Statuto della Fondazione Prometeus ONLUS 

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In forma di Ente Filantropico del Terzo Settore (di seguito Ente) retto dalle norme seguenti.

1) SEDE LEGALE e AMBITO TERRITORIALE

La denominazione dell'Ente è “FONDAZIONE PROMETEUS O.N.L.U.S. - ENTE DEL TERZO SETTORE”

La durata dell’Ente è illimitata.

L’Ente ha sede legale in Roma.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2) NATURA GIURIDICA

La natura giuridica è quella di “Fondazione di Diritto Privato”, che intende operare fornito della “Personalità Giuridica”.

3) SCOPO ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale e non può distribuire utili e/o avanzi di gestione né direttamente né indirettamente. Basata su principi di democrazia ed uguaglianza, essa si propone esclusivamente di perseguire finalità di solidarietà sociale, promuovendo la ricerca scientifica e la formazione professionale medico-chirurgico nella materia dell’oncologia, nonché di assistenza sociale e socio-sanitaria.

E ciò, svolgendo attività nei seguenti settori:

A) organizzando, finanziando, curando, svolgendo:

- progetti di ricerca scientifica propri o altrui nel settore della prevenzione, della diagnostica, della terapia dei tumori e della terapia del dolore oncologico;

- attività di formazione teorico/pratica e di aggiornamento specialistico di personale medico e paramedico in campo oncologico, in Italia ed all’estero, anche attraverso l’elargizione di borse di studio e fellowship, ovvero tramite partecipazione a simposi, convegni, o congressi;

- attività di studio e sperimentazione di farmaci, tecnologie cliniche/chirurgiche, attrezzature mediche chirurgiche e di laboratorio;

- attività di prevenzione dei tumori fra la popolazione .

- attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse

B) svolgendo o coadiuvando ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non lucrativa, fra cui esemplificativamente:

- centri di ricerca e studio

- centri di formazione, specializzazione, aggiornamento

- sviluppo di una banca dati in campo oncologico

- laboratori di ricerca e sperimentazione oncologica

- ambulatori di analisi e diagnosi dei tumori

- corsi a livello universitario e specialistico, teorici e pratici in campo oncologico in Italia ed all’estero

- conferenze, convegni, tavole rotonde

- pubblicazioni scientifiche e divulgative in campo oncologico

- assistenza allo studio per studenti universitari specializzandi nel settore della chirurgia, dell’oncologia medica e della radioterapia

- assistenza all’inizio dell’attività professionale per laureati specializzati nel campo della chirurgia, dell’oncologia medica e della radioterapia

- sensibilizzazione della popolazione a prevenzione e diagnosi precoce

- formazione di personale medico, paramedico, volontaristico per l’assistenza medica e socio umanitaria alle/ai pazienti con patologia neoplastica.

C) operando in proprio e collaborando con terzi, soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, Accademie, Università, Enti di Ricerca, Società Scientifiche, Ordini Professionali, Ospedali, Cliniche Private, Case Farmaceutiche, Croce Rossa, Enti senza scopo di lucro, Enti Culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine.

D) ponendosi come punto di riferimento e di raccordo informativo/operativo/tutorio di quanti operano in campo medico/chirurgico nel settore oncologico e ciò mediante:

- organizzazione di teleconferenze, teleconsulti;

- organizzazione di interscambio informativo via internet;

- redazione di pubblicazioni scientifiche;

- redazione di rassegna delle pubblicazioni italiane ed estere;

- promozione di iniziative legislative e amministrative;

- informazioni epidemiologiche;

- informazioni occupazionali;

- studio e discussione di casi clinici;

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale sopra descritte, e tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, della discografia, degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità;

f) organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni, concerti o eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'articolo 2 (due) del presente Statuto;

g) istituire premi e borse di studio;

h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4) FINALITA’ SCIENTIFICO-SOLIDARISTICA

L’Ente – nello svolgere attività di ricerca scientifica e di formazione professionale coltiva solo FINALITA’ DI SOLIDARIETA’ SOCIALE, senza scopo di lucro.

In effetti, intende operare nel generale e lato interesse della scienza e della pratica medica e in definitiva della popolazione, senza perciò perseguire scopi di guadagno personale.

Perciò, si impone di conformarsi alle prescrizioni impartite per le ONLUS dall’art. 10 del D. Lvo n°460/97 e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 denominato Codice del Terzo Settore, a norma dell’Art. 1 della Legge 106 del 6 Giugno 2016 (qui da intendersi integralmente recepito per quanto pertinente alla propria specificità) ed in particolare:

a) di svolgere attività nei settori della

- ricerca scientifica_

- formazione di personale anche mediante elargizione di Borse di Studio, Fellowship, finanziamento di stage formativi, in Italia o all’estero;

- assistenza socio/sanitaria;

b) di perseguire in tali attività finalità di solidarietà sociale;

c) di non svolgere attività diverse da quelle menzionate sub a) tranne quelle ad esse direttamente connesse

d) di non distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale a mano che la distribuzione sia imposta per legge o rivolte ad altre organizzazioni a fine non lucrativo iscritte tra gli Enti del Terzo Settore, nel rispetto della normativa vigente in materia

e) di impiegare eventuali utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse

f) di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre ONLUS iscritte tra gli Enti del Terzo Settore od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art, 3 co. 190 della L. 662/96 o acquisito il parere positivo dell'Ufficio all'uopo preposto ex lege, salva diversa destinazione imposta dalla legge e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia;

g) di redigere bilancio o rendiconto annuale

h) di usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l’acronimo "ONLUS" o "ETS".

Gli Organi della Fondazione - in considerazione delle finalità solidaristiche dell’Ente rinunciano all’attribuzione, anche “una tantum”, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Le somme necessarie agli eventuali rimborsi di spese effettuate per conto dell’Ente rappresentano una voce del costo di produzione dell’attività istituzionale.

5) CONDIZIONI D’ESERCIZIO

Le attività istituzionali sono subordinate - sotto la responsabilità del Presidente e con elastica adattamento alle situazioni concrete - alle seguenti condizioni d’esercizio, da intendersi come direttive non vincolanti :

a) finanziamenti adeguati già presentiall’atto di approvare nuove iniziative in considerazione della natura dell’Ente di ente senza scopo di lucro e quindi della sua naturale mancanza di risorse proprie;

b) possesso della personalità giuridica e, nell’attesa della concessione di questa, apposita polizza di assicurazione, volta a coprire l’Ente dai rischi di responsabilità civile e di difesa legale per fatti comunque connessi alle attività espletate;

c) pianificazione per ogni esercizio in un programma annuale , appositamente concordato al termine dell’esercizio precedente in conto dell’esercizio futuro, formato possibilmente da progetti specifici per singola attività o tipologia di attività;

I progetti specifici per essere presi in esame devono:

- riguardare sia l’aspetto operativo, sia l’aspetto finanziario;

- avere l’“assenso” del Presidente.

6) PATRIMONIO

Il Patrimonio è predisposto esclusivamente a garanzia dei terzi e pertanto è intangibile ad altri fini e usi; può essere in qualsiasi momento aumentato - mediante modifica statutaria – a giudizio unanime del Consiglio di Amministrazione, utilizzando eventuali avanzi di gestione o entrate eventuali appositamente destinate all’incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell’Ente è costituito dal fondo di dotazione fissato in euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) e costituito dai beni costituenti il patrimonio iniziale dell’Ente, dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi; dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati.

7) FONDO DI FUNZIONAMENTO

Il FONDO DI FUNZIONAMENTO - distinto dal Patrimonio dell’Ente - è costituito dall’importo attivo presente all’inizio di ogni esercizio e rivolto essenzialmente alla realizzazione del fine istituzionale e quindi spendibile a tale scopo.

Tale importo - stante la natura non lucrativa dell’Ente e quindi la sua mancanza di risorse proprie - è formato dalle ENTRATE dell’Ente costituite da:

a) liberalità di persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, commerciali o non lucrative, sponsorizzazioni, donazioni, lasciti, contributi e proventi diversi che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

b) contribuzioni da parte di Enti Pubblici;

c) eventuali lasciti, donazioni, legati;

d) corrispettivi da convenzioni con utenti dell’attività istituzionali

e) interessi attivi maturati sul patrimonio

f) proventi dal 5 (cinque) per 1000 (mille).

Tali Entrate vanno appunto a costituire - insieme con il saldo attivo dell’esercizio precedente - il Fondo di Funzionamento.

E’ in facoltà del Consiglio d’Amministrazione destinare in ogni esercizio una percentuale del Fondo di Funzionamento dell’esercizio stesso ad attività sociali e filantropiche (borse di studio, premi o riconoscimenti a personalità benemerite, interventi assistenziali nei confronti di medici chirurghi oncologi e le loro famiglie, spese legali di causa professionali subite da medici oncologi, incrementazione del Patrimonio dell’Ente, ecc.).

8) SONO ORGANI NECESSARI DELLA FONDAZIONE:

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il consiglio di amministrazione

- l'Organo di Controllo.

Sono Organi eventuali della Fondazione:

- il Revisore Legale dei Conti;

- il Comitato d'Onore;

- il Comitato Scientifico;

Tutte le cariche sono assolutamente “gratuite”, salvo il rimborso delle spese sosptenute e documentate. Solo i membri dell'Organo di Controllo possono ricevere un compenso professionale, esclusa comunque l'attribuzione, anche una tantum, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Tutte le cariche, ad eccezione dell’organo di controllo, hanno durata quinquennale rinnovabile; si cessa dalla carica:

- per scadenza del quinquennio

- per dimissioni presentate al Consiglio senza bisogno di motivazione;

- per decadenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 5/7 (cinque settimi)dei membri, ovvero del numero dei Membri del Consiglio di Amministrazione meno due.

Le cariche - tranne quelle di membro del Collegio Sindacale - sono ricoperte esclusivamente dai Fondatori o da eventuali Membri aggiunti

9) PRESIDENTE

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito dei suoi membri.

I suoi compiti sono:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

- intrattiene i rapporti della Fondazione con le Autorità;

- presiede l’organizzazione ed il funzionamento;

- presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- garantisce l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, ove necessaria;

- firma gli atti esterni;

- stipula convenzioni, accordi, contratti, transazioni,ecc.;

- tiene i rapporti con istituti di credito e risparmio con deposito di firma;

- dispone i pagamenti;

- convoca il Consiglio di Amministrazione;

- presenta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo ed il Programma annuale;

- sottopone al Consiglio di Amministrazione ogni nuova iniziativa;

- assume ogni iniziativa di urgenza,salva ratifica del Consiglio di Amministrazione tempestivamente convocato.

Il Presidente esercita i suoi poteri direttamente o per delega al Vice Presidente o altro Fondatore

10) VICE PRESIDENTE

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente nell’ambito dei suoi membri.

Isuoi compiti sono:

- sostituisce il Presidente, quale suo delegato permanente, ogni volta che il Presidente abbia impedimenti;

- coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

- può essere delegato dal Presidente per singoli affari

11) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di membri variabile tra 3 (tre) e 9 (nove). Nel proprio interno elegge il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere e un Segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti. Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

E’ convocato dal Presidente in “seduta ordinaria” almeno due volte l’anno ed in “seduta straordinaria” ogni volta che ne ravvisi la necessità o gli sia richiesto anche da un solo Consigliere.

Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere è facoltà del Consiglio cooptare un sostituto che rimarrà in carica fino a nuove elezioni.

Il Consiglio può nominare al suo interno un Comitato di Presidenza composto dal Presidente, dal vice Presidente ed eventualmente da un membro del Consiglio stesso.

La gratuità non esclude per gli Amministratori il rimborso delle spese sostenute per l’attività svolta nell’interesse dell’Ente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri. Le riunioni sono convocate con avviso contenente l’ordine del giorno spedito a tutti i Consiglieri ed all'Organo di Controllo almeno 5 (cinque) giorni prima tramite raccomandata, fax o posta elettronica (salvo, nei casi d’urgenza, con avviso trasmesso almeno un giorno prima purché sia assicurata la completa e corretta informazione di tutti i componenti sugli argomenti all’ordine del giorno e salvo il caso di riunione totalitaria), esse sono presiedute dal Presidente o in sua mancanza dal vice Presidente o dal consigliere più anziano. E’ prevista la delega telematica. E’ ammessa la partecipazione al Consiglio di Amministrazione in audio o video- conferenza, con modalità tali da assicurare il rispetto del metodo collegiale.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ed è convocato dallo stesso in “seduta ordinaria” almeno due volte l’anno ed in “seduta straordinaria” ogni volta che ne ravvisi la necessità o gli sia richiesto anche da un solo Consigliere.

Sono all’unanimità le delibere di modifiche statutarie e di cessazione dell’Ente.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro regolarmente vidimato, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione, o dal Notaio, ed inviati in copia ai membri assenti.

Per ogni altro particolare del funzionamento si seguono i principi generali degli organi collegiali.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione solo di quelli che per legge o per il presente statuto sono espressamente riservati ad altri organi.

In particolare, i compiti del Consiglio sono quelli di deliberare:

- nomina del Presidente,

- nomina del Vice Presidente,

- approvazione del Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo ed il Programma Annuale (presentati dal Presidente),

- emanazione di eventuale Regolamento,

- affari sottopostigli dal Presidente,

- ratifica iniziative d’urgenza del Presidente.

- nuove iniziative,

- destinazione delle risorse,

- convenzioni con enti pubblici o privati,

- cessazione di membri,

- sostituzione di membri cessati,

- cooptazione di membri aggiunti

- modifiche dello Statuto e regolamenti,

- liti attive e passive,

- indirizzi generali dell’attività,

- cessazione della Fondazione.

12) CARICHE OPERATIVE

Le singole cariche amministrative - per la concreta operatività dell’Ente - spettano esclusivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione che gli stessi si ripartiscono – con decisione consiliare unanime – secondo i criteri di massima della temporaneità, della rotazione e della rinnovabilità senza limite, subordinati in ogni caso alle superiori esigenze dell’Ente,

Le cariche sono attualmente - con possibilità di ogni variazione in più o in meno senza bisogno di modifica statutaria secondo gli sviluppi di operatività dell’Ente - di massima le seguenti: :

- RESPONSABILE DELLA RICERCA

- RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE

- RESPONSABILE DEI RAPPORTI ESTERNI

- RESPONSABILE SVILUPPO E PUBBLICAZIONI

- TESORIERE

Ogni Responsabile dura in carica cinque anni ed è rieleggibile senza limiti.

Ogni Responsabile ha la massima autonomia nel suo ambito di competenze, con i soli obblighi di permanente concertazione col Presidente e di deferimento al Consiglio di ogni nuova decisione o iniziativa di spese, mentre per decisioni o iniziative già approvate agisce responsabilmente in via attuativa, con l’obbligo solo di riferire in Consiglio.

Il Presidente assicura il coordinamento fra i vari Responsabili.

Il Presidente ed ogni Responsabile può avere una sua Segreteria con personale volontario o professionale..

13) ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo è composto alternativamente da un solo membro o da un Collegio di tre membri, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’ente deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

15) COMITATO D’ONORE

E’ formato da persone - di numero indeterminato e duranti in carica 5 (cinque) anni rinnovabili - interessate ai fini istituzionali della Fondazione, che si siano personalmente distinte nel perseguimento dei fini stessi, che abbiano una notoria estimazione e che accettino di dare con la loro presenza prestigio e credibilità alla Fondazione nonché con la loro opera libera e gratuita attività promozione della Fondazione stessa.

La partecipazione al Comitato d’Onore è gratuita.

Questo Organo verrà attivato allorché verrà ritenuto opportuno senza bisogno di modifica statutaria.

16) COMITATO SCIENTIFICO

E’ formato da eminenti personalità del mondo accademico e professionale. italiane o straniere..

Ha compiti consultivi e propositivi dell’attività di ricerca e formazione propri dell’Ente.

Ai membri del Comitato Scientifico verrà chiesto, annualmente, di esprimere un giudizio sull’attività dell’Ente, e di formulare suggerimenti propositivi circa lo sviluppo di nuove attività.

17) ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

18) BILANCIO PREVENTIVO

L’Ente deve operare sulla base di un Bilancio Preventivo annuale presentato dal Presidente entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Bilancio dev’essere rigorosamente improntato al “ principio del pareggio”, per cui deve ripartire le “entrate” previste in modo certo fra “spese” (dirette ed indirette) rientranti nei fini della Fondazione stessa.

Il Bilancio Preventivo dev’essere accompagnato da un “PROGRAMMA” illustrante l’attività che s’intende svolgere nel nuovo esercizio; e deve avere un “visto” del Revisore Legale.

Le entrate devono essere destinate esclusivamente ai fini istituzionali, essendo dirette a coprire i costi diretti ed indiretti

19) BILANCIO CONSUNTIVO

Al termine di ogni esercizio finanziario entro il 30 aprile di ogni anno deve essere presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, deve essere accompagnato da una RELAZIONE illustrativa dell’attività svolta, delle poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e sottoposto ad una preventiva verifica da parte del Revisore Legale, per il parere previsto dalle norme del codice civile.

I saldi attivi di ogni Esercizio devono essere reinvestiti nei fini istituzionali da perseguire nel successivo Esercizio e/o in tutto/in parte ad incremento del Patrimonio.

E’ esclusa ogni ripartizione dei saldi attivi anche in forma indiretta.

Il Bilancio sociale verrà pubblicato annualmente sul sito internet della Fondazione e depositato a norma di legge.

20) SCIOGLIMENTO

Quando lo scopo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o l’Ente per qualsiasi motivo, non potesse più operare, il Consiglio di Amministrazione ne dichiara lo scioglimento all’unanimità.

L’Ente – sciolto per delibera - cessa effettivamente al termine dell’esercizio , cioè al 31 dicembre, in cui si verifica il fatto estintivo.

Nell’intervallo si provvede:

- a portare a termine , ove possibile, le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;;

- a liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un Fondatore o un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale;

In apposita riunione il Consiglio di amministrazione;

- prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione. presentatogli dal Liquidatore;

dispone la destinazione del Patrimonio e del Fondo di Funzionamento residui, previo il parere obbligatorio richiesto dalla legge, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre ONLUS o comunque ad altri Enti del Terzo Settore tra cui la Croce Rossa.

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